Sez. 2, Sentenza n. 5369 del 17/11/1978 (Rv. 395139 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - ERRORE BILATERALE - ACCORDO SIMULATORIO - NOZIONI - DIFFERENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - ERRORE BILATERALE - ACCORDO SIMULATORIO - NOZIONI - DIFFERENZA.*
L'errore bilaterale come vizio della volonta negoziale differisce dall'accordo simulatorio - con il quale i contraenti stabiliscono che il contratto non deve avere alcun effetto tra loro o deve avere effetti diversi - in quanto nell'errore bilaterale ciascuna parte cade autonomamente, al di fuori di qualsiasi convergenza, in una determinata rappresentazione del valore del precetto che si vuole adottare e della situazione di fatto che si vuole regolare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)