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Sez. L, Sentenza n. 52 del 07/01/1991 (Rv. 470378 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato | Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Continuativo - Carattere ordinario o normale - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Effetti - Fattispecie relativa all'incidenza del compenso per lavoro straordinario continuativo sul calcolo degli istituti indiretti.
Stato
decisa il 1991-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470378-01

Lavoro - Lavoro subordinato

Il lavoro straordinario, anche se continuativo, rimane pur sempre una prestazione accessoria ed eccezionale che non può rivestire di per sè natura di attività ordinaria o normale ove non esistano una norma collettiva, anche aziendale, o un patto individuale derogativo di maggior favore (e di tale accordo occorre fornire la prova rigorosa) in forza dei quali il lavoro prestato oltre l'orario normale, pur restando straordinario ai fini della maggiorazione retributiva prevista, possa altresì costituire un'attività ordinaria il cui compenso vada quindi a incidere sul calcolo degli istituti indiretti, la cui determinazione sia commisurata alla retribuzione normale o ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata pronuncia nella parte in cui riconosceva l'incidenza del compenso per lavoro straordinario degli specializzati di ripresa ai fini delle mensilità aggiuntive - da determinarsi, alla stregua degli artt. 30 e 31 dei contratti e del 6 ottobre 1980 e del 16 novembre 1983, in una somma pari alla retribuzione globale mensile - mentre l'ha cassata nella parte in cui riconosceva l'incidenza dello stesso compenso ai fini del trattamento per le ferie).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)