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Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 06/04/1998 (Rv. 514285 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Sindacato di legittimità - Principi regolatori della materia - Regole sull'onere della prova - Inclusione - Eccezione e difesa - Differenze - Conseguenze processuali.
Stato
decisa il 1998-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514285-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

L'inosservanza delle regole sull'onere della prova da parte del giudice conciliatore è censurabile in Cassazione soltanto se sono stati violati i principi regolatori della materia, qual' è quello che un'eccezione in senso tecnico, ossia un fatto impeditivo della domanda, deve esser tempestivamente formulata e provata, a differenza di una mera difesa, che può esser dedotta per la prima volta anche in comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)