Sez. 2, Sentenza n. 7183 del 04/08/1997 (Rv. 506401 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Contumacia del convenuto - Attribuzione da parte del Conciliatore di significato probatorio a favore dell'attore - Violazione del principio dell'onere della prova - Sussistenza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
Il giudizio secondo equità del Conciliatore ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., - nel testo di cui all'art. 3 legge 30 luglio 1984 n. 399 - attiene alla decisione nel merito, fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme processuali, comprese quelle relative all'onere della prova. Pertanto va cassata la sentenza del detto giudice che abbia desunto dalla contumacia del convenuto la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)