Sez. 2, Sentenza n. 3627 del 06/11/1969 (Rv. 343844 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RINUNCIA PREVENTIVA AL COMPENSO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RINUNCIA PREVENTIVA AL COMPENSO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
La inderogabilita dei minimi tariffari, stabilita dall'art 24 della legge 13 giugno 1942, n 794, sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione, nel caso di rinuncia, totale o parziale, del professionista al suo compenso, solo quando sia di per se manifesta una specifica causa gratuita, determinata da particolari rapporti esistenti tra professionista e cliente. (V 765-69, massima n 339083 2672-66, massima n 325122).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)