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Sez. U, Sentenza n. 2672 del 28/10/1966 (Rv. 325122 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RINUNZIA PREVENTIVA AGLI ONORARI - VALIDITA - LIMITI - CRITERI DI INDAGINE.*
Stato
decisa il 1966-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325122-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RINUNZIA PREVENTIVA AGLI ONORARI - VALIDITA - LIMITI - CRITERI DI INDAGINE.*

La possibilita per il professionista forense di rinunciare anche preventivamente, in tutto o in parte, al suo compenso in favore del cliente e di prestare, quindi, la sua opera professionale anche gratuitamente, puo essere riconosciuta solo in relazione a determinate fattispecie ed ipotesi, che siano caratterizzate dalla specifica causa gratuita e che, quindi, non siano dirette a violare la norma imperativa sui minimi di tariffa. Il patto con cui il professionista rinunci al proprio compenso e si impegni a prestare la sua opera gratuitamente e valido se integra gli estremi di una convenzione a titolo gratuito, con causa propria, con elementi propri, di guisa che possa dirsi che essa sia espressione diretta e immediata del potere di disposizione del proprio diritto che ha il professionista. Pertanto il professionista puo rinunziare validamente ai suoi compensi non soltanto attraverso un atto unilaterale (rinunzia abdicativa) sibbene anche attraverso un contratto con causa gratuita, in considerazione dei suoi particolari rapporti con il cliente (parentela, amicizia, riconoscenza, convenienza etica). La convenzione tra cliente e professionista con la quale questi rinunzia parzialmente o in relazione a determinate controversie soltanto, ai suoi compensi e valida quanto risulti che la rinunzia sia a se stante, in modo che in relazione ad essa soltanto possa parlarsi di una convenzione con presupposti causali autonomi e gratuiti. In caso contrario, poiche il contratto rimane sempre unitariamente di clientela ed a titolo oneroso e corrispettivo e applicabile la norma di cui allo art 24, della legge n 794 del 1942.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)