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Sez. U, Sentenza n. 3050 del 18/04/1988 (Rv. 458581 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRONUNCIA "NEL MERITO" OSTATIVA DELLA ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO - NOZIONE - SENTENZA DECISIVA DI UNA PARTE DEL MERITO O DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LIQUIDARE NEL PROSIEGUO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458581-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRONUNCIA "NEL MERITO" OSTATIVA DELLA ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO - NOZIONE - SENTENZA DECISIVA DI UNA PARTE DEL MERITO O DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LIQUIDARE NEL PROSIEGUO - INCLUSIONE.*

La pronuncia "nel merito" ostativa dell'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione è quella statuizione che sia diretta all'affermazione o alla negazione, in via definitiva, della esistenza di una volontà di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio e sia, quindi, idonea, a dar luogo al giudicato. Tale preclusione si verifica anche nella ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza che abbia deciso, ancorché in parte, il merito della causa o si sia limitata ad una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da liquidare nell'ulteriore corso del giudizio. (V 7212/86, mass n 449285; (V 274/86, mass n 443910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)