Sez. U, Sentenza n. 7212 del 05/12/1986 (Rv. 449285 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - DECISIONE DI MERITO - PRONUNCIA IN ALTRO PROCESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONDANNA GENERICA AL PAGAMENTO DI UN DEBITO - REGOLAMENTO NEL GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - PRECLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - DECISIONE DI MERITO - PRONUNCIA IN ALTRO PROCESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONDANNA GENERICA AL PAGAMENTO DI UN DEBITO - REGOLAMENTO NEL GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - PRECLUSIONE.*
L'art. 41 cod. proc. civ., nel consentire il regolamento preventivo di giurisdizione "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", si riferisce all'intero corso della lite fra le parti sulla stessa questione, ancorché si articoli in diversi processi. Ne consegue che la pronuncia di condanna generica al pagamento di un debito, indipendentemente dal passaggio in giudicato, osta alla esperibilità del suddetto regolamento nel corso del successivo giudizio instaurato per la liquidazione del "quantum". (V 2169/76, mass n 380968; (V 1557/75, mass n 375153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)