Sez. 3, Sentenza n. 1133 del 24/02/1986 (Rv. 444636 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DA PARTE DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DEL FONDO PER ALMENO DUE ANNI - PROVA RELATIVA - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL FONDO IN EPOCA INFERIORE AL BIENNIO RISPETTO ALLA VENDITA DEL FONDO OGGETTO DI PRELAZIONE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DA PARTE DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DEL FONDO PER ALMENO DUE ANNI - PROVA RELATIVA - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL FONDO IN EPOCA INFERIORE AL BIENNIO RISPETTO ALLA VENDITA DEL FONDO OGGETTO DI PRELAZIONE - IRRILEVANZA.*
In tema di prelazione e di riscatto agrari da parte del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, è sufficiente per la sussistenza del relativo diritto che abbia coltivato il fondo posseduto per almeno due anni, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 917 del 1971 - la cui dimostrazione può essere data con ogni mezzo di prova - mentre resta ininfluente la circostanza che la proprietà del terreno confinante sia stata acquistata in epoca inferiore al biennio rispetto alla vendita del fondo oggetto di prelazione. (Conf 1725/85, mass n 439683; (Conf 5336/84, mass n 437056; (Conf 5299/82, mass n 423103).*
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)