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Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 25/01/2006 (Rv. 585769 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Successione a titolo universale - Estinzione della società incorporata o assorbita - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze processuali.
Stato
decisa il 2006-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585769-01

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI

La fusione di due o più società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa", determinandone l'estinzione e la confluenza in un nuovo ente (cosiddetta fusione in senso proprio), ovvero in una di esse (cosiddetta fusione per incorporazione), con contestuale sostituzione della nuova società (o della società incorporante) nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta; pertanto, qualora la società incorporata sia parte di un giudizio e la fusione abbia prodotto i succitati effetti e sia divenuta opponibile dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ed anteriormente alla notificazione dell'impugnazione, l'appello notificato alla società incorporata anziché a quella incorporante è viziato da nullità, rilevabile d'ufficio, ex art. 164, primo comma, cod. proc. civ.Tale nullità è, peraltro, sanata dalla costituzione in giudizio della società incorporata, con effetto "ex nunc", qualora sia applicabile l'art. 164 cod. proc. civ., nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 9 legge n. 353 del 1990, con la conseguenza che la sanatoria resta esclusa se la costituzione sia avvenuta oltre il termine annuale per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)