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Sez. 5, Sentenza n. 13695 del 24/06/2005 (Rv. 584085 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Incorporazione della società originariamente costituita da parte di altra società - Società incorporata - Estinzione - Ricorso per cassazione - Proposizione nei confronti della società incorporata - Nullità - Costituzione in giudizio della parte legittimata - Art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella del 1990 - Applicabilità - Sanatoria - Ammissibilità - Efficacia "ex nunc" - Conseguenze - Costituzione oltre il termine annuale dell'art. 327 cod. proc. civ. - Sanatoria della nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584085-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

La fusione di una società per incorporazione in un'altra realizza una successione a titolo universale e determina l'estinzione della società assorbita, con contestuale sostituzione della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta. Ciò comporta, nel caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un'altra società, posteriormente all'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'assoluta incertezza circa l'identità della parte per l'inesistenza del soggetto indicato nell'atto, e quindi un vizio del ricorso per mancata costituzione del contraddittorio, inquadrabile fra le nullità regolate dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ.: tale nullità è sanata dalla costituzione in giudizio della parte effettivamente legittimata, con effetto 'ex nunc', qualora sia applicabile (come nella specie) l'art. 164, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sicché la sanatoria resta esclusa se la costituzione sia avvenuta (come nella specie) oltre il termine annuale per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)