Sez. L, Sentenza n. 4339 del 09/04/1992 (Rv. 476699 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi | Pattuizione di un distacco con sospensione del rapporto originario e costituzione di un distinto rapporto con altro imprenditore - Conseguente separazione dei rapporti - Effetti - Obbligazioni relative al secondo rapporto - Imputabilità al distaccante - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi
Alle parti di un rapporto di lavoro non è vietato pattuire un "distacco" del lavoratore che, fermo il perdurare del vincolo con il datore di lavoro distaccante, faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore, anche all'estero, con sospensione del rapporto originario. In tal caso i due rapporti restano separati, anche se le due imprese sono gestite da società collegate, con conseguente non imputabilità alla società distaccante, se non diversamente pattuito, delle obbligazioni relative al secondo rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)