Sez. L - , Ordinanza n. 8964 del 31/03/2021 (Rv. 660865 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Recesso del preponente - Impugnazione - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della l. n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine "committente" che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 lett. B CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 lett. 3, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)