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Sez. L - , Sentenza n. 32254 del 10/12/2019 (Rv. 656007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Contratto di collaborazione autonoma cessato alla scadenza ovvero per recesso del collaboratore - Azione del collaboratore per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio - Decadenza ex art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)