diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2175 del 15/09/1967 (Rv. 329326 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL CONDUTTORE DI CORRISPONDERE LA PIGIONE FINO ALLA RESTITUZIONE*
Stato
decisa il 1967-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329326-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL CONDUTTORE DI CORRISPONDERE LA PIGIONE FINO ALLA RESTITUZIONE*

Una volta esclusa la prova del maggior danno, resta a carico del conduttore, che sia in mora nella restituzione della cosa locata, solo l'Obbligo del pagamento della pigione fino all'oggettiva riconsegna.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)