Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/11/1972 (Rv. 361186 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ESECUZIONE PROVVISORIA DI SENTENZA DI PRIMO GRADO - DOMANDA IN APPELLO PER IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE NEL CASO DI RIFORMA DELLA PREDETTA SENTENZA - NOVITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ESECUZIONE PROVVISORIA DI SENTENZA DI PRIMO GRADO - DOMANDA IN APPELLO PER IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE NEL CASO DI RIFORMA DELLA PREDETTA SENTENZA - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Competente a provvedere sul ripristino dello status quo, venutosi a modificare nel corso del giudizio in forza della esecuzione data alla sentenza di primo grado, dichiarata provvisoriamente eseguibile, in ipotesi che il giudice di appello, esaminata la impugnazione e ritenendola fondata, riformi tale sentenza di primo grado, e lo stesso giudice di appello. La richiesta fatta in tal senso con la precisazione delle conclusioni in secondo grado non trascende, infatti, l'originario, thema decidendum, ma ad esso si ricollega con carattere di immediatezza e di urgenza, in quanto resa necessaria da un fatto posto in essere dal comportamento processuale della controparte. (Conf 2506'67, mass n 329326).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)