Sez. 1, Sentenza n. 36365 del 01/06/2016 Cc. (dep. 01/09/2016) Rv. 268254 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Sentenza di proscioglimento nei confronti dell'intestatario formale del bene - Confiscabilità del bene nei confronti del proprietario effettivo - Restituzione del cespite - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA
In tema di sequestro preventivo, la pronuncia di sentenza di proscioglimento nei confronti del titolare formale del bene sottoposto a vincolo non determina, ex art. 323 cod. proc. pen., la revoca della misura cautelare reale e la restituzione della cosa qualora sia disposta la condanna, con conseguente confisca, nei confronti del titolare effettivo del bene medesimo. (Fattispecie in cui il titolare formale del bene era stato assolto ed era stata disposta la confisca a norma dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 nei confronti del proprietario effettivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)