Sez. 1, Sentenza n. 1674 del 21/04/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157571 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NOZIONE.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NOZIONE.*
Per ritenere sussistente la compartecipazione di un soggetto al delitto di associazione per delinquere occorre la dimostrazione chiara e certa della sicura volontà del soggetto di entrare a far parte, come membro, dell'associazione e recare, così, un contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale, alla attuazione, cioè, del programma di delinquenza per cui l'associazione è stata costituita. Per l'integrazione del reato, pertanto, non è sufficiente la esistenza di un accordo circoscritto alla realizzazione di uno o più delitti, nettamente individuati. (Conf mass n 154028 e ivi citate; (Conf mass n 149934).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)