Sez. 3, Sentenza n. 7438 del 04/05/1981 Ud. (dep. 24/07/1981) Rv. 149934 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DIFFERENZA DAL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DIFFERENZA DAL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.*
A differenza del semplice concorso di persone nel reato l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato alla attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente o al di fuori della avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati. È proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone, legate dalla comunanza del fine criminoso, nonché di interessi comuni, che determina pericolo per l'ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per configurare, quale autonomo titolo di reato, il delitto di associazione per delinquere, per la cui sussistenza è irrilevante l'eventuale mancata consumazione dei delitti programmati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)