Sez. 2, Sentenza n. 30049 del 11/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260051 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Truffa - Sequestro preventivo di somme e titoli - Legittimità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
È legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 comma primo cod. proc. pen., di somme o altri prodotti finanziari in possesso dell'indagato che siano provento del reato di truffa nonchè di titoli o altri prodotti acquisiti con il ricavo dello stesso reato, trattandosi di beni facilmente occultabili o alienabili che possono determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle conseguenze di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)