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Sez. 6, Sentenza n. 429 del 01/02/1995 Cc. (dep. 14/03/1995) Rv. 200752 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto | Somma di danaro in procedimento per concussione - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200752-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto

È legittimo il sequestro preventivo di una somma di danaro quando sussiste un concreto "fumus" del reato di concussione e fondati indizi di pertinenza al reato della predetta somma, potendo il giudice disporre il sequestro di somme, anche se depositate su libretto bancario intestato al coniuge, purché rientranti nell'effettiva disponibilità dell'indagato nei limiti di quella che, secondo l'accusa, lo stesso ha percepito a titolo di concussione. Considerata la fungibilità del danaro e la sua funzione di mezzo pagamento, il sequestro non deve necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì una somma corrispondente al loro valore nominale ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)