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Sez. L, Sentenza n. 2706 del 30/03/1988 (Rv. 458387 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 8, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - INDEROGABILITÀ - PRESTAZIONI RESE DAI MEDICI CONVENZIONATI ALL'INAM FINO AL 7 LUGLIO 1978 - PAGAMENTO IN BASE AL SISTEMA A NOTULA - OBBLIGATORIETÀ - PAGAMENTO IN BASE AL NUOVO SISTEMA A QUOTA CAPITARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458387-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 8, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - INDEROGABILITÀ - PRESTAZIONI RESE DAI MEDICI CONVENZIONATI ALL'INAM FINO AL 7 LUGLIO 1978 - PAGAMENTO IN BASE AL SISTEMA A NOTULA - OBBLIGATORIETÀ - PAGAMENTO IN BASE AL NUOVO SISTEMA A QUOTA CAPITARIA - INAMMISSIBILITÀ.*

La disposizione del quarto comma dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (contenente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria) - la quale stabilisce che le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della legge stessa cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche - ha carattere imperativo ed inderogabile e, pertanto, impedisce che una disposizione di tali convenzioni possa attribuire alla relativa disciplina un'operatività anteriore alla data anzidetta. Consegue che, nel rapporto fra l'i.N.A.M. ed i medici convenzionati, il pagamento delle prestazioni rese fino al 7 luglio del 1978 deve essere effettuato in base al precedente sistema cosiddetto a notula, non potendo operare retroattivamente il nuovo sistema di pagamento cosiddetto a quota capitaria previsto dalla convenzione recepita dall'ente nella medesima data (7 luglio 1978). (Conf 5461/87, mass n 454019; (Conf 6357/86, mass n 448558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)