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Sez. L, Sentenza n. 5461 del 20/06/1987 (Rv. 454019 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI E STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI UNICHE PER IL PERSONALE SANITARIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA SANITARIA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - CARATTERE IMPERATIVO - CONSEGUENZE - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE PER L'INAM DAI MEDICI CONVENZIONATI FINO AL 7 LUGLIO 1978 - SISTEMA "A NOTULA" - APPLICABILITÀ - OPERATIVITÀ RETROATTIVA DEL SISTEMA "A QUOTA CAPITARIA" - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1987-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454019-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI E STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI UNICHE PER IL PERSONALE SANITARIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA SANITARIA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - CARATTERE IMPERATIVO - CONSEGUENZE - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE PER L'INAM DAI MEDICI CONVENZIONATI FINO AL 7 LUGLIO 1978 - SISTEMA "A NOTULA" - APPLICABILITÀ - OPERATIVITÀ RETROATTIVA DEL SISTEMA "A QUOTA CAPITARIA" - DIVIETO.*

La disposizione del quarto comma dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (contenente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria) - la quale stabilisce che le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della legge stessa cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche - ha carattere imperativo ed inderogabile e, pertanto, non solo impedisce che ad una di tali convenzioni possa, con il relativo atto amministrativo di recezione, essere attribuita un'operatività anteriore alla detta data, ma comporta altresì la nullità di pattuizioni con i singoli medici che prevedano analoga retroattività. Consegue che, nel rapporto fra l'i.N.A.M. ed i medici convenzionati generici, il pagamento delle prestazioni rese fino al 7 luglio del 1978 deve essere effettuato in base al sistema cosiddetto a notula, non potendo operare retroattivamente il sistema di pagamento cosiddetto a quota capitaria previsto dalla convenzione recepita dall'ente nella data suddetta. (Conf 6357/86, mass n 448558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 7, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)