Sez. L, Sentenza n. 14810 del 18/10/2002 (Rv. 557973 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto tra medici convenzionati esterni ed Unità sanitarie locali - Natura privatistica - Potere autoritativo dell'ente - Esclusione - Principi di correttezza e buona fede - Applicabilità - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero - professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Dalla natura privatistica del rapporto tra medico ed ente preposto all'assistenza sanitaria discende l'applicabilità al contratto delle regole di correttezza e buona fede, quale strumento valutativo della legittimità delle condotte esecutive del contratto stesso. (Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valutato alla luce dei suddetti principi il comportamento di una USL che, pur conoscendo che il medico non aveva ancora ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale della località assegnatagli - avendo presentato unicamente una domanda di trasferimento - e dopo che il medico aveva dismesso il precedente ambulatorio per apprestarne uno nuovo, aveva risolto la convenzione in ragione della mancanza di quel requisito).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Legge 03/02/1993 num. 29 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)