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Sez. U, Sentenza n. 41 del 24/02/2000 (Rv. 534334 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Devoluzione al giudice ordinario - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 103 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534334-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità' costituzionale dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 in riferimento all'articolo 103 della Costituzione, non integrando la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul pubblico impiego l'attribuzione allo stesso della cognizione di interessi legittimi; infatti, a seguito dell'evoluzione normativa il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni è oggi fondato su base paritetica, ad esso è estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale e, quand'anche la lesione lamentata dal prestatore di lavoro derivasse dall'esercizio di poteri discrezionali della P.A. datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrebbe qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, all'ampia categoria dei <<diritti>> di cui all'articolo 2907 cod.civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)