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Sez. 2, Sentenza n. 172 del 11/01/1993 (Rv. 480206 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere | Utilizzazione della cosa comune da parte del condomino in modo particolare e diverso dall'uso comune - Ammissibilità - Condizioni - Costruzione di sporti sul cortile, sulla strada o passaggio comune - condizioni.
Stato
decisa il 1993-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480206-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere

La cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., può essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso dal suo normale uso se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari; pertanto, è legittima la costruzione di sporti sul cortile, (sulla strada o sul passaggio comune) se sia realizzata in modo da non pregiudicare né la normale funzione del cortile, che è di regola, quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti (e, per la strada, quella di permettere il transito dei condomini) né le possibilità di utilizzazione particolare eventualmente prospettate dagli altri condomini. (Nella specie, trattavasi del telaio e dei battenti degli infissi, in posizione di completa apertura o di completa chiusura, realizzati, al pianterreno, nel muro prospiciente il passaggio comune senza ridurne la larghezza utilizzabile, dato che nel tratto precedente il passaggio era ristretto da un' antica sporgenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)