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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16294 del 16/07/2014 (Rv. 632245 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento nei confronti di società di capitali a base ristretta - Annullamento dell'avviso nei confronti della società - Cassazione della relativa sentenza - Conseguenze - Annullamento dell'avviso nei confronti del socio - Caducazione.
Stato
decisa il 2014-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632245-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la cassazione della statuizione di annullamento dell'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta travolge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la consequenziale statuizione di annullamento dell'accertamento nei confronti del socio, in quanto l'avviso nei confronti della società costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)