diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1865 del 08/02/2012 (Rv. 621385 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità al processo tributario - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621385-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto al giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, pur riconoscendo effetti decisivi alla sentenza non definitiva di annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta compagine sociale, non aveva disposto, in attesa della definizione di quel giudizio, la sospensione del processo pendente nei confronti del socio, avente ad oggetto l'accertamento IRPEF per la stessa annualità di imposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)