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Sez. 1, Sentenza n. 21323 del 13/05/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 240082 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione - Ricorso per cassazione proposto a seguito di inammissibilità dell'appello, ancorché proposto ritualmente prima della modifica legislativa, ex art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006 - Sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008 - Effetti in ordine ai giudizi pendenti in cassazione.
Stato
decisa il 2008-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240082-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

La sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, comma secondo, della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dall'imputato prima dell'entrata in vigore della predetta legge sia dichiarato inammissibile - ha effetti anche sui giudizi pendenti in cassazione, instaurati su ricorso dell'imputato avverso la sentenza di primo grado di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, stante la sua immediata applicabilità a tutti i giudizi in corso, con la sola esclusione delle situazioni definibili "esaurite" e, comunque, insuscettibili di essere modificate o rimosse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)