Sez. 4, Sentenza n. 25542 del 23/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 236836 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Sentenza di proscioglimento di primo grado - Ricorso per cassazione successivo all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 - Declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006 - Effetti sul ricorso.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
La declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006, operata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha effetto retroattivo e incide sui ricorsi proposti dal pubblico ministero, dopo l'entrata in vigore della legge, contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di primo grado. Ne consegue che, se tali ricorsi riguardano il vizio di motivazione della sentenza impugnata, gli stessi non possono essere qualificati come ricorsi immediati presentati ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. e pertanto il giudice di legittimità deve disporne la conversione in appello, mezzo d'impugnazione nel frattempo divenuto accessibile al pubblico ministero per effetto della menzionata pronunzia del giudice delle leggi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 606 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)