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Sez. L, Sentenza n. 4489 del 30/07/1979 (Rv. 400982 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL MEZZADRO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - ACCORDO DEGLI EREDI - COMUNICAZIONE AL CONCEDENTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400982-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL MEZZADRO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - ACCORDO DEGLI EREDI - COMUNICAZIONE AL CONCEDENTE - NECESSITA.*

L'accordo previsto dal secondo comma dell'art 2158 cod civ, per il quale, in caso di morte del mezzadro, il rapporto prosegue se gli eredi si accordano nel designare una persona idonea a sostituire il defunto, per quanto possa essere attuato senza formule sacramentali e Forma vincolata, deve pur sempre manifestarsi in modo univoco e concludente ed essere portato a conoscenza del destinatario, trattandosi di atto recettizio. (V 2946/76, mass n 381705).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)