Sez. L, Sentenza n. 4489 del 30/07/1979 (Rv. 400982 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL MEZZADRO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - ACCORDO DEGLI EREDI - COMUNICAZIONE AL CONCEDENTE - NECESSITA.*
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL MEZZADRO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - ACCORDO DEGLI EREDI - COMUNICAZIONE AL CONCEDENTE - NECESSITA.*
L'accordo previsto dal secondo comma dell'art 2158 cod civ, per il quale, in caso di morte del mezzadro, il rapporto prosegue se gli eredi si accordano nel designare una persona idonea a sostituire il defunto, per quanto possa essere attuato senza formule sacramentali e Forma vincolata, deve pur sempre manifestarsi in modo univoco e concludente ed essere portato a conoscenza del destinatario, trattandosi di atto recettizio. (V 2946/76, mass n 381705).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)