Sez. 5, Sentenza n. 4909 del 06/11/1977 Cc. (dep. 06/12/1997) Rv. 209257 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata trasmissione di atti non decisivi - Censurabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In materia di riesame delle misure cautelari reali, non è censurabile la mancata trasmissione al tribunale di atti non fondanti, e cioè dai quali non si traggano elementi decisivi, o la trasmissione di atti non integri, per omissioni non decisive, disposte a salvaguardia delle indagini in corso, purché conformi nelle parti che interessano.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)