Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 18/09/1997 Cc. (dep. 28/11/1997) Rv. 208968 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti al tribunale oltre il termine di cui all'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen. - Caducazione automatica della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Anche dopo le modifiche di cui all'art. 16 della legge n. 332 del 1995, la mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame nel termine di cui all'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., non è causa di inefficacia delle misure cautelari reali, non essendo applicabili a queste ultime la disposizione dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. circa il mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti per il riesame delle misure coercitive personali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)