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Sez. 1, Sentenza n. 40732 del 10/01/2018 Cc. (dep. 13/09/2018) Rv. 273966 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Pene detentive brevi - Condannato “materialmente” detenuto in attesa dell’esecuzione di un provvedimento comportante la rimessione in libertà - Ordine di esecuzione - Sospensione - Operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273966-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive

La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., opera anche nei confronti di un condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi solo in via "di fatto" detenuto in carcere, nell'attesa dell'esecuzione di un provvedimento comportante la rimessione in libertà. (Fattispecie in cui nei confronti del detenuto era stato emesso un ordine di carcerazione lo stesso giorno nel quale avrebbe dovuto essere eseguita un'ordinanza di liberazione anticipata, comportante la retrodatazione del fine-pena ad epoca anteriore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)