Sez. 1, Sentenza n. 16800 del 20/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv. 246949 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Pene detentive brevi - Sospensione dell'esecuzione - Applicabilità al condannato detenuto - Esclusione - Latitante o evaso - Assimilazione al detenuto.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà: condizione che non può dirsi realizzata nei confronti del latitante e dell'evaso, i quali vanno assimilati al detenuto. Conf. sez. I, 23 aprile 2010 n. 16816, Kulla, non massimata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)