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Sez. 1, Sentenza n. 177 del 24/01/1972 (Rv. 355953 - 01)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - DICHIARAZIONE DI FATTO SFAVOREVOLE ALLA PARTE RAPPRESENTATA - VALORE PROBATORIO - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355953-01

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - DICHIARAZIONE DI FATTO SFAVOREVOLE ALLA PARTE RAPPRESENTATA - VALORE PROBATORIO - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - POSSIBILITA.*

La dichiarazione resa dal procuratore ad litem, relativa ad un fatto sfavorevole alla parte da lui rappresentata, in quanto proveniente da chi aveva presumibilmente ricevuto dalla parte, per l'adempimento dell'incarico professionale, le notizie relative alla controversia, costituisce un elemento probatorio che il giudice del merito puo liberamente apprezzare e sul quale ben puo, secondo il suo prudente apprezzamento, fondare il suo convincimento. (V 1493'71, mass n 351827; 1407'71, mass n 351672).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)