Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 26/05/2006 (Rv. 589498 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Criteri di quantificazione del danno - "Ius superveniens" (art. 3, comma sessantacinquesimo, legge n. 662 del 1996) - Applicabilità ai giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato - Portata.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, pur alle occupazioni divenute illegittime in data anteriore al 30 settembre 1996, è applicabile il criterio stabilito in tema di determinazione dell'indennità di esproprio, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e aumento del 10 per cento, di cui il comma 7 bis dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992, inserito dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, applicabile in tutti i giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato, e quindi anche nei giudizi pendenti in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 reiterazione 0003 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)