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Sez. 1, Sentenza n. 5728 del 19/04/2002 (Rv. 553881 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa (o accessione invertita) - Criteri di quantificazione del danno - "Ius superveniens" (art. 3, comma sessantacinquesimo, legge n. 662 del 1996 - Applicabilità ai giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato - Portata.
Stato
decisa il 2002-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553881-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma sesto, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, legge 28 dicembre 1995 n. 549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa (o cosiddetta accessione invertita) i criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità, trova applicazione in tutti i giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato - intendendo per tale quella non più soggetta a quei mezzi di impugnazione normalmente denominati ordinari, con esclusione, pertanto, della sentenza provvisoriamente esecutiva o già eseguita, ove ancora suscettibile di impugnazione ordinaria - l'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha introdotto nel cit. art. 5 bis il comma settimo bis, per il quale in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma primo, con esclusione della riduzione del 40 per cento ed inoltre l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che, investita della impugnazione dei criteri con i quali i primi giudici avevano liquidato il risarcimento del danno dovuto da una amministrazione comunale ai proprietari dei terreni oggetto di occupazione acquisitiva perfezionatasi in epoca antecedente alla data del 30 settembre 1996, aveva quantificato detto risarcimento in base allo "ius superveniens" di cui al comma sessantacinquesimo dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996.)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)