Sez. 3, Sentenza n. 3773 del 22/10/1976 (Rv. 382476 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE DI NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO O DI SINGOLI ATTI DI ESSO - INAMMISSIBILITA - POTERI SPETTANTI AL TERZO OPPONENTE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE DI NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO O DI SINGOLI ATTI DI ESSO - INAMMISSIBILITA - POTERI SPETTANTI AL TERZO OPPONENTE.*
I terzi, di fronte ad una procedura esecutiva riguardante beni su cui essi vantano diritti prevalenti, non possono far valere nullita del processo esecutivo o di singoli Atti di esso (non essendo essi parti del processo stesso), ma possono solo far valere la illegittimita dell'esecuzione, con riferimento al suo oggetto, attraverso l'opposizione di terzo, da esperire o prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni, con eventuale sospensione del processo esecutivo, ovvero dopo la vendita o assegnazione, con possibilita di soddisfare la pretesa solo sulla somma ricavata. (nella specie, l'aggiudicatario di uno stabilimento industriale, nel giudizio di revindica contro di lui promosso, per la consegna di alcune macchine gia facenti parte dello stabilimento, da chi se ne era reso aggiudicatario in una precedente esecuzione esattoriale in cui dette macchine erano state vendute, dopo la separazione delle stesse, opponeva l'illegittimita di detta esecuzione esattoriale perche non svoltasi nelle forme dell'esecuzione immobiliare).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 620, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)