Sez. 3, Sentenza n. 2824 del 05/05/1982 (Rv. 420693 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DI TALE DICHIARAZIONE PERCHÉ PROVENIENTE DA SOGGETTO NON ABILITATO PER MANCANZA DI PROCURA SPECIALE - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PIGNORATE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NATURA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DI TALE DICHIARAZIONE PERCHÉ PROVENIENTE DA SOGGETTO NON ABILITATO PER MANCANZA DI PROCURA SPECIALE - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PIGNORATE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NATURA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nell'espropriazione presso terzi, l'opposizione con cui il terzo deduca la nullità della dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., perché proveniente da soggetto non abilitato a renderla per Mancanza di procura speciale, e la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, per essere queste di sua esclusiva proprietà, non costituisce opposizione agli Atti esecutivi (non proponibile dal terzo pignorato, non legittimato a dolersi dei vizi della procedura esecutiva), ma opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., e, pertanto, essa non rientra nell'ipotesi di Competenza per materia prevista dal precedente art. 617, bensì è devoluta al giudice competente ratione valoris a norma dell'art. 17 dello stesso codice. (V 6431/81, mass n 417249; (V 5827/81, mass n 416554; (V 3773/76, mass n 382476; (V 1861/74, mass n 370080).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)