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Sez. 6, Sentenza n. 742 del 08/05/1968 Ud. (dep. 03/06/1968) Rv. 108155 - 01

SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INOPPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1968-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108155-01

SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INOPPUGNABILITA.*

L'ordinanza di cui al capoverso dell'art.477 cod.proc.pen., pronunciata dal giudice di primo grado, e assolutamente inoppugnabile. Non e previsto, infatti, dalla legge processuale vigente, alcun rimedio giuridico (definibile o meno mezzo di impugnazione) che si diriga avverso detto provvedimento e, per il principio di tassativita dei mezzi di impugnazione che regola l'attuale sistema, e che trova specificazione nella prima parte dell'art.190 cod.cit., la mancata previsione legislativa di un mezzo di impugnazione implica oggettiva inoppugnabilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)