Sez. 6, Sentenza n. 742 del 08/05/1968 Ud. (dep. 03/06/1968) Rv. 108155 - 01
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INOPPUGNABILITA.*
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INOPPUGNABILITA.*
L'ordinanza di cui al capoverso dell'art.477 cod.proc.pen., pronunciata dal giudice di primo grado, e assolutamente inoppugnabile. Non e previsto, infatti, dalla legge processuale vigente, alcun rimedio giuridico (definibile o meno mezzo di impugnazione) che si diriga avverso detto provvedimento e, per il principio di tassativita dei mezzi di impugnazione che regola l'attuale sistema, e che trova specificazione nella prima parte dell'art.190 cod.cit., la mancata previsione legislativa di un mezzo di impugnazione implica oggettiva inoppugnabilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)