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Sez. 1, Sentenza n. 936 del 11/02/1980 (Rv. 404372 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONE - DEDUZIONE DI NUOVE CENSURE O DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404372-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONE - DEDUZIONE DI NUOVE CENSURE O DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di Cassazione la funzione delle memorie, consentite dall'art 378 cod proc civ, e quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso, e pertanto esse non possono contenere nuovi motivi di censura o prospettare nuove questioni. (Conf 5948/79, mass n 402621; (Conf 5855/79, mass n 402517; (Conf 2701/79, mass n 399024).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)