Sez. L, Sentenza n. 468 del 28/01/1985 (Rv. 438679 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVI MOTIVI DI CASSAZIONE O PROSPETTAZIONE DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVI MOTIVI DI CASSAZIONE O PROSPETTAZIONE DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di legittimità la funzione delle memorie consentite dall'art. 378 cod. proc. civ. è quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e di confutare eventualmente, con argomenti contrapposti, le deduzioni del resistente, onde in tali Atti non possono proporsi nuovi motivi di Cassazione né prospettarsi nuove questioni. (Conf 936/80, mass n 404372; (Conf 5948/79, mass n 402612).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)