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Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 13/03/1996 Ud. (dep. 13/04/1996) Rv. 204954 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - In genere | Utilizzabilità del verbale di sequestro - Lettura - Subordinazione al previo esame dei verbalizzanti - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204954-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - In genere

L'utilizzabilità del verbale di sequestro non è subordinato al previo esame dei verbalizzanti: la subordinazione della lettura (e, quindi, dell'utilizzabilità) al compimento di determinati esami è prevista dai commi secondo e terzo dell'art. 511 cod. proc. pen. solo per i verbali di dichiarazioni e delle relazioni peritali; per il verbale di sequestro ha vigore, invece, il comma primo dello stesso art. 511, in base al quale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento è consentita indipendentemente da qualsiasi previo adempimento. Infatti, poiché il sequestro rientra nella categoria degli atti irripetibili in quanto tipico atto di margine a sorpresa, il relativo verbale può essere inserito nel fascicolo dibattimentale ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. ed essere utilizzato quale fonte di prova a norma del citato art. 511 comma primo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)