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Sez. 1, Sentenza n. 25102 del 16/04/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 228242 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Liberazione anticipata - Richiesta in relazione a periodo di presofferta custodia cautelare imputato a pena inflitta per altra condanna, ma compreso in unica pena per effetto della continuazione applicata "in executivis" - Mancata valutazione del periodo - Illegittimità - Ragione.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228242-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di benefici penitenziari, qualora sia chiesta la concessione della liberazione anticipata anche in relazione a periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare e ritenuto fungibile con pena inflitta per altra condanna, ma compreso in unica pena, siccome determinata in forza dell'applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è illegittima la sua mancata valutazione ai fini di detto beneficio (nella specie, motivata dal rilievo che si sarebbe trattato di un periodo già valutato ad altri fini), in quanto la citata applicazione comporta che quello risultante sia un titolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del "favor rei", anche le pene già espiate che vi siano state incluse.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)