Sez. 1 - , Sentenza n. 8499 del 06/04/2018 (Rv. 647767 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Norma imperativa - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto - Condizioni - Limiti - Affitto d’azienda stipulato dal beneficiario di finanziamento pubblico (nella specie, in violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del DM n. 527 del 1995 sulle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese) - Nullità del contratto per illiceità della causa - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicché, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali, la stipulazione di un contratto di affitto di azienda da parte del beneficiario di un finanziamento pubblico in violazione della normativa di settore - nella specie del DM n. 527 del 1995 di agevolazione delle attività produttive nelle aree depresse - non dà luogo a nullità per illiceità di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decr. Minist. min. SEC 20/10/1995 num. 527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)