Sez. 1, Sentenza n. 19196 del 28/09/2016 (Rv. 641305 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Norma imperativa - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto - Condizioni - Limiti - Mutuo ipotecario stipulato in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall. - Nullità del contratto per illiceità della causa - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicché, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall., che punisce la condotta di bancarotta preferenziale, non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418, ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)