Sez. 3, Sentenza n. 577 del 10/03/1967 (Rv. 326553 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - CASA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DI APPARTENENZA AL DEBITORE DEI MOBILI SEQUESTRATI NELLA SUA ABITAZIONE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - PROVA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - CASA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DI APPARTENENZA AL DEBITORE DEI MOBILI SEQUESTRATI NELLA SUA ABITAZIONE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - PROVA.*
Dal disposto dell'art. 621 cod.proc.civ. sorge una presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione, per vincere la quale l'opponente deve dare la prova, ferme le limitazioni previste dalla stessa norma, non solo della sua proprieta sui beni pignorati, ma anche del titolo, diverso da quello di proprieta, che giustifichi la presenza dei beni stessi nella casa del debitore. Un contratto di vendita delle cose pignorate nell'abitazione della debitrice, intervenuto tra il marito e il figlio con lei conviventi, non puo essere opposto al creditore procedente se l'acquirente non dia la prova che la proprieta delle cose vendutegli spettasse al venditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)