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Sez. 1, Sentenza n. 196 del 28/01/1972 (Rv. 355992 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - BENI PIGNORATI NELL'ABITAZIONE O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI APPARTENENZA AL DEBITORE - SUPERAMENTO - PROVA DELL'ACQUISTO DEL BENE - NECESSITA - APPLICABILITA ANCHE PER I FAMILIARI CONVIVENTI DEL DEBITORE - CONTRATTO DI VENDITA TRA IL TERZO OPPONENTE ED UN FAMILIARE CONVIVENTE DEL DEBITORE - OPPONIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355992-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - BENI PIGNORATI NELL'ABITAZIONE O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI APPARTENENZA AL DEBITORE - SUPERAMENTO - PROVA DELL'ACQUISTO DEL BENE - NECESSITA - APPLICABILITA ANCHE PER I FAMILIARI CONVIVENTI DEL DEBITORE - CONTRATTO DI VENDITA TRA IL TERZO OPPONENTE ED UN FAMILIARE CONVIVENTE DEL DEBITORE - OPPONIBILITA - CONDIZIONI.*

L'art 621 cod proc civ pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione (o nella sua azienda), presunzione che, in caso di opposizione di terzo ex art 619 cod proc civ, puo essere vinta non da altre presunzioni ma solo dalla prova certa, da fornirsi dall'opponente con le limitazioni previste dallo stesso art 621, che egli ha acquistato il diritto di proprieta o altro diritto reale su detti beni e che ha affidato gli stessi al debitore pignorato. L'anzidetta presunzione e assoluta ed opera quindi anche nei confronti dei familiari del debitore con lui conviventi, con la conseguenza che anche ognuno di costoro, per superare tale presunzione, ha l'Onere di dimostrare il diritto vantato sui beni pignorati nella comune abitazione. Pertanto, un contratto di vendita delle cose pignorate nell'abitazione del debitore, intervenuto fra il terzo opponente, non convivente con il debitore, ed un familiare di questo, con lo stesso debitore convivente, non e opponibile al creditore procedente se il terzo acquirente non dia anche la prova che la proprieta delle cose vendutegli spettasse al venditore, in quanto, in difetto di tali prove, non essendo dimostrato il passaggio di detta proprieta dal debitore al venditore, rimane operante la presunzione di appartenenza delle cose pignorate allo stesso debitore. (V 3280'68, mass n 336247; 577'67, mass n 326553; 2048'66, mass n (323991).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)