Sez. 1 - , Ordinanza n. 21206 del 23/07/2021 (Rv. 661975 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vantaggio arrecato dall'opera di pubblica utilità alla residua parte del fondo - Detrazione dall'indennità di esproprio - Condizioni - Caratteri della specialità ed immediatezza - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per la realizzazione di opera pubblica, l'art. 41 della l. 2359 del 1865, consente la detrazione, dalla somma liquidata a titolo di indennità, del vantaggio che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, purché esso presenti il duplice requisito della specialità e dell'immediatezza e non si risolva, cioè, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona ottengono per effetto dell'opera.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)